In occasione della processione del Venerdì Santo nel Centro storico cittadino il sindaco, Giuseppe Geraci,

ha firmato l'ordinanza n. 37 con la quale vieta nei giorni del 29 e 30 marzo prossimi "sulle aree pubbliche, nei pressi delle chiese e su tutte le vie interessate dai cortei processionali, qualsivoglia attività di vendita ambulante di alimenti e bevande, installazione di sedie e tavolini. Un provvedimento questo che nei giorni scorsi era stato richiesto al comune da diversi cittadini, tenuto conto che la solennità delle celebrazioni stride in maniera netta con momenti di chiara festa paesana. Qui di seguito si riporta il testo integrale dell'ordinanza: 

Ordinanza contingibile ed urgente. Divieto di vendita ambulante di alimenti e bevande nei giorni 29 e 30 marzo 2018

I L  S I N D A C O

  • Considerato che nei giorni 29 marzo (Giovedì Santo) e 30 marzo (Venerdì Santo) notevole è il flusso di cittadini e fedeli che fanno sosta e visita alle chiese cittadine ove vengono allestiti gli Altari della Reposizione e ha luogo la Solenne Processione dei Misteri che parte dalla chiesa Mater Dolorosa;
  • Rilevato che in tali occasioni, vista la mestizia di tali giorni, negli anni decorsi, si sono registrate presenze di ambulanti che, occupando, anche abusivamente, suolo pubblico, hanno provveduto a somministrare -anche nelle adiacenze delle chiese -alimenti e bevande;
  • Preso atto, sull'argomento, delle lagnanze e richieste di numerosi cittadini, esternate sui blogger e verbalmente, secondo le quali, giustamente, tale fenomeno turberebbe il clima proprio degli eventi e delle celebrazioni;

. •Ritenuto, pertanto, per ragioni di decoro • della pubblica Fede, di dover vietare nei giorni suddetti, sulle aree pubbliche, nei pressi delle chiese e su tutte le vie interessate dai cortei processionali,  qualsivoglia attività di vendita ambulante di alimenti e bevande, installazione  di sedie, tavoli, ecc.;

  • Visti l'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 181812000 n. 267; la legge 25 agosto 1991 n. 287;

l'art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003:

 O R D I N A

per motivi di cui in narrativa, è vietata la vendita, diretta e per asporto, di alimenti e bevande da parte dei titolari di autorizzazioni di cui all'art. 5, lettera e) della legge 25 . Agosto 1991, n° 287, dalle ore 17.00 di Giovedì 29 marzo e fino alle 24.00 di Venerdì 30 aprile.

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