Partita persa a tavolino, un punto di penalizzazione in classifica, l'allenatore Screnci squalificato fino al 31.12.2020 e squalifica del calciatore Filocomo Giuseppe fino a giugno del 2022 e multa di 150 euro alla società.

Sono queste le pesanti sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo del Comitato di Rossano della Lega Calcio alla società coriglianese dei Rangers per quanto avvenuto domenica scorsa a Saracena nel corso della gara tra i locali ed i Rangers, valida per il campionato di terza categoria, e che l'arbitro ha sospeso al 24' del secondo tempo con il Saracena in vantaggio per 3-0. Decisioni queste davvero pesantissime che indubbiamente compromettono la stagione per la giovane formazione coriglianese che ha lottato fino a domenica scorsa per la promozione in seconda categoria. Qui di seguito riportiamo lo stralcio del Comunicato ufficiale del Comitato di Rossano che si riferisce alle decisioni assunte dal giudice sportivo:

Gara del 28/04/2019 SARACENA – RANGERS CORIGLIANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il relativo supplemento;

-              rilevato che al 20’ del secondo tempo, durante un azione di gioco, un calciatore della società Rangers Corigliano faceva notare al Direttore di Gara che l’Allenatore della propria squadra, sig. SCRENCI Pantaleone, aveva abbandonato l’area tecnica di competenza e si trovava nei pressi della panchina avversaria ove era protagonista di un acceso diverbio con il Dirigente Accompagnatore della squadra avversaria, sig. RUSSO Antonio;

-              che l’Arbitro interrompeva il gioco e notificava il provvedimento di allontanamento a carico dei due Dirigenti;

-              che il sig. RUSSO Antonio della società Saracena abbandonava tempestivamente il Terreno di Giuoco, mentre il sig. SCRENCI Pantaleone della società Rangers Corigliano, si rifiutava di uscire dal campo e urlava nei confronti dell’Arbitro con tono minaccioso;

-              che dopo essere stato invitato per la seconda volta ad abbandonare il terreno di giuoco, si alzava dalla panchina, correva verso l’Arbitro con fare minaccioso e il pugno della mano sinistra alzato e lo colpiva sulla spalla destra, provocandogli lieve dolore, in quanto un calciatore della società Saracena riusciva ad attutire il colpo con la mano;

-              che intervenivano i calciatori di entrambe le società bloccandolo, e dopo qualche tentativo di divincolarsi per raggiungere nuovamente il Direttore di Gara, veniva accompagnato fuori dal terreno di gioco.

Lo stesso, per tutta la durata della gara, continuava a proferire parole offensive e ad aizzare i propri calciatori contro l’Arbitro dagli spalti;

-              che al 24’ del secondo tempo, un calciatore della società Saracena reclamava un presunto fallo di mano in area di rigore, l’Arbitro faceva proseguire il gioco e sentiva il calciatore n. 6 della società Rangers Corigliano, sig, FILOCOMO Giuseppe, urlare e ripetere più volte frasi offensive nei confronti del calciatore avversario e veniva, pertanto, espulso;

-              alla notifica del provvedimento, il sig. FILOCOMO Giuseppe, prendeva il pallone con le mani e lo calciava con violenza, da breve distanza, verso il Direttore di Gara, colpendolo allo stomaco e provocandogli forte dolore;

-              che immediatamente dopo lo colpiva, altresì, con un forte pugno alla nuca, stordendolo momentaneamente e causandogli la perdita dell’orientamento e forte dolore alla testa;

-              che grazie all’intervento dei calciatori di ambedue le società, veniva allontanato dall’Arbitro e seppur trattenuto, più volte si divincolava per tentare nuovamente di colpirlo ma veniva prontamente ripreso ed allontanato;

-              che il Direttore di Gara, veniva soccorso da calciatori e dirigenti di entrambe le società che, vedendolo scosso per l’accaduto, lo accompagnavano nel proprio spogliatoio;

-              che l’Arbitro, a causa dell’aggressione subita, non era più nelle condizioni psico-fisiche per poter proseguire la gara e la sospendeva definitivamente;

-              che i comportamenti sopra riportati, configurano una condotta da parte di tesserati, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A

-              che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);

-              che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n. 256/A del 27.1.2016);

delibera

-              infliggere alla società Rangers Corigliano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3,

-              inibire l’Allenatore della società Rangers Corigliano, SCRENCI Pantaleone, fino al 31/12/2020;

-              squalificare il calciatore della società Rangers Corigliano, FILOCOMO Giuseppe, fino al 30/06/2022 per atto di violenza reiterato nei confronti del Direttore di Gara (con la precisazione che dette sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016);

-              comminare alla società Rangers Corigliano l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta//00);

-              penalizzare la società Rangers Corigliano di 1 (uno) punti in classifica.

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