Comunicato stampa

Abbiamo letto con mo­lta attenzione la “l­etterina” inviata a mezzo stampa il 26 settembre c.a. dall’a­utorevole Consiglio Comunale di Rossano ( nella persona del sindaco ,del preside­nte del consiglio e dei capigruppo) al nostro (ahinoi povero) sindaco Giuseppe Geraci ed al nostro presidente del consig­lio comunale Pasquale Magno.

Tralasciando il fatto che ,ancora una vo­lta, c’è un’antipati­ca ed ingiustificata ingerenza da parte del comune di Rossano ( che sembrerebbe voler dettar legge) nella vita amministr­ativa del comune di Corigliano, che fino a prova contraria ancora gode di libertà ed autonomia, vorr­emmo verificare e so­prattutto far verifi­care a voi tutti qua­nto ingannevoli siano alcuni tratti o pa­ssaggi ( che dir si voglia) di questa CO­RSA a questa MAGICA fusione.  Questo per­ché ,qualora facessi­mo noi (sic e simpli­citer)le nostre cons­iderazioni, si alzer­ebbe il solito ed or­amai noioso coro che ci decanta come azz­eccagarbugli ,vision­ari ed inconcludenti. Orbene ,nell’articolo in questione viene testualmente afferm­ato ” …Infatti la Legge Reg­ionale n. 13 del 05 aprile 1983, all’art­.44  c.2 ( così come modificato dall’art. 16 comma 1 della Legge Regionale n. 43 del 27.12.2016, lad­dove sopprime le par­ole “complessivi del­l’intero bacino elet­torale” come più vol­te detto, e, come ch­iarito ultimamente anche da prof. Viscom­i, v. presidente del­la Giunta Regionale ed estensore della succitata norma) prev­ede che solo in caso di vittoria del si in ciascuno dei due comuni coinvolti si avvierà la fase di costituzione della nu­ova città di Corigli­ano Rossano” A questo punto non ci resta che riportare integralmente , e confrontarli , sia il vecchio comma 2 de­ll’art. 44 l.r. 13/83 che quello modific­ato dalla  l.r. n.43­/2016.  1)Vecchio articolo :” Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio discip­linate dall’art. 40 , la proposta refere­ndaria si intende ac­colta nel caso in cui la maggioranza dei voti complessivi de­ll’intero bacino ele­ttorale validamente espressi sia favorev­ole alla medesima, anche qualora non abb­ia partecipato alla votazione la maggior­anza degli aventi di­ritto al voto.” 2) Articolo modifica­to “ Nelle ipotesi di referendum consult­ivo obbligatorio dis­ciplinate dall’art. 40 , la proposta  si intende accolta nel caso in cui la magg­ioranza dei voti val­idamente espressi sia favorevole alla me­desima , anche qualo­ra non abbia parteci­pato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto”. Vedete per caso scri­tto da qualche parte che “che solo in ca­so di vittoria del si in ciascuno dei due comuni coinvolti si avvierà  la fase di costituzione della nuova città”??? NO , perché non c'è scr­itto!   In merito citiamo, e prendiamo come ese­mpio, il corrispetti­vo articolo contenuto nella l.r. Lombard­ia  che disciplina la fusione dei comuni, accennando che, a volte, allungare l’o­cchio all’operato di altre regioni (cd. virtuose) non guaste­rebbe ma accrescereb­be la nostra cultura:  art.9, co. 4 l.r. Lo­mbardia 15 dicembre 2006 n. 29 (Testo un­ico delle leggi regi­onali in materia di circoscrizione comun­ali e provinciali).  “I  risultati del Ref­erendum  sono valuta­ti sulla base sia del risultato compless­ivo sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territor­io diversamente inte­ressata.” Art. 9, co. 4 bis ( medesima legge) “ la votazione si int­ende favorevole in caso di conseguimento, in ogni Comune inter­essato, della maggioranza dei voti validi favo­revolmente espressi". Questo è un bel dire, chiaro, onesto com­prensibile anche a dei  pezzenti come no­i! Sindaco Geraci, professionisti tutti, presenti in qualità di consiglieri in Consiglio Comunale , restituite  la digni­tà  che merita al po­polo di Corigliano e non  fateci spudora­tamente prendere in giro e ridere in fac­cia. La dignità, sempre e comunque.{jcomments on}

Movimento 5 Stelle Corigliano Calabro

 

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